Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2026

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Fonte: MySolution

Lettera per il Cliente 27 gennaio 2026 RICHIESTA DATI PER LA DICHIARAZIONE IVA 2026

[Carta intestata dello Studio]

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2026 (periodo d’imposta 2025).

Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.

Ricordiamo che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Attenzione: Quest’anno (2026 con riferimento ai dati IVA 2025) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 30 aprile 2026.

Qualora si rendesse necessario, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, si potrà presentare una nuova dichiarazione “Correttiva nei termini” senza alcun onere. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, si può invece rettificare o integrare la dichiarazione presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione “integrativa” è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria; sono considerate valide a tal fine anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Principali novità della dichiarazione IVA 2026

Il modello IVA 2026 recepisce le novità normative dell’anno d’imposta 2025. Le modifiche principali riguardano:

sospensione dei versamenti (Quadro VA): nel rigo VA16 è stata aggiornata la gestione per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi, includendo i nuovi codici per la sospensione dei versamenti relativa alle alluvioni e agli eventi eccezionali verificatisi nel corso del 2025 (es. alluvioni Toscana/Emilia Romagna se prorogate, o nuovi eventi);

quadro VO (Opzioni e revoche):

è stata introdotta la possibilità di comunicare la revoca dell’opzione per la cedolare secca direttamente nel modello IVA (sezione relativa agli affitti brevi), in linea con le nuove disposizioni sulle locazioni turistiche;

aggiornamenti per le imprese in regime agricolo che hanno superato i limiti o optato per il regime ordinario;

quadro VL (Credito): modifiche minori nelle istruzioni per la gestione del credito da trasferire nell’ambito del Gruppo IVA e per le nuove regole di compilazione in caso di procedure concorsuali;

esonero visto di conformità: il modello recepisce l’innalzamento della soglia a 70.000 euro per i soggetti ISA virtuosi e per i soggetti aderenti al Concordato Preventivo Biennale.

Ricorda: Anche per quest’anno è confermata la possibilità di trasmettere la comunicazione della liquidazione periodica di chiusura d’anno (LIPE IV trimestre) con la dichiarazione IVA annuale; l’invio della dichiarazione deve essere effettuato entro la scadenza del 2 marzo (il 28 febbraio cade di sabato).

Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;

il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 7 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2025Ricevuta e registrata a dicembre 2025Detrazione in dicembre 2025
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026)Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026)Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2026Detrazione ammessa a gennaio 2026

Dichiarazioni con saldo IVA a debito

Il saldo a debito della dichiarazione annuale, se superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), dovrà essere versato entro il 16 marzo 2026; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

È pertanto possibile: 

versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre 2026 (per effetto del Decreto Adempimenti, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 8, che è intervenuto in modifica ai termini di versamento rateali delle imposte. Più nel dettaglio, è stato modificato l’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sostituendo il termine ultimo del “mese di novembre” con “16 dicembre”); 

versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 (comprensivo di quello riferito a fatture 2025 registrate nel 2026 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, hanno ottenuto un punteggio riferito al 2024 almeno pari a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Se il punteggio ISA riferito al 2024 è almeno pari a 9, la soglia di esonero sale a 70.000 euro annui (nuova soglia introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024).

È possibile accedere ai medesimi benefici premiali anche se il punteggio puntuale è inferiore, purché la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2023 e 2024 sia almeno pari a:

8,5 per l’esonero fino a 50.000 euro;

9 per l’esonero fino a 70.000 euro.

Concordato Preventivo Biennale: I benefici premiali, inclusa l’elevazione della soglia di esonero a 70.000 euro, spettano automaticamente anche ai contribuenti che hanno validamente aderito al Concordato Preventivo Biennale (per i periodi 2024-2025), indipendentemente dal voto ISA conseguito.

Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 prevede:

da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);

e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

In tema di compensazione di crediti “orizzontale” o “esterna” (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000, è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il limite di 2 milioni di euro, che riguarda quindi anche i crediti IVA, sia annuali sia trimestrali, si applica:

cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;

a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

L’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia e senza altri adempimenti è pari a 30.000 euro.

Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque entro il ……………………… [Termine consigliato: prima settimana di febbraio 2026].

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Mod. A Periodo d’imposta 2025

Dichiarazione IVA

Ditta Data

Codici attività (Ateco2025)

Check List dei controlli e documenti necessari

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

Contribuente con contabilità separate (art. 36)

Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali 

Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA digruppo

Contribuente che ha adottato il regime IVA di cassa

Notizie e documenti richiesti per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):

Copia dell’ultima dichiarazione IVA presentata nel 2025 (periodo 2024) 

Copia delle liquidazioni periodiche 2025 annotate sui registri IVA

Copia delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA trasmesse (LIPE)

Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di “ravvedimento operoso”, per i versamenti rateizzati di avvisi bonari, per il versamento dell’acconto di dicembre 2025 e per l’utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA

Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie

Riepilogo di tutte le compensazioni d’imposta, effettuate nel 2025, dell’eventuale credito IVA 2024 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2025 chiesti a rimborso o in compensazione

Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2025 (o nel 2024 ma con riferimento al 2025), regolarmente suddivise per aliquota

Elenco xls delle fatture elettroniche transitate dallo SdI (utilizzare la funzione prevista in “Fatture e corrispettivi”)

Prospetto di calcolo dell’acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo storico).

Raccordo Volume d’affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi Mod. B)

Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condominii e terremotati

Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti “minimi” senza applicazione dell’IVA

Conto economico 2025 con l’indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l’indicazione delle vendite soggette ad IVA

Situazione patrimoniale con l’indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2025 con eventuale annotazione dell’IVA 2025 registrata nel 2026

Partitari delle voci:

Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46

Canoni leasing

IVA indetraibile

Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

 EMBED Excel.Sheet.12 

Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in reverse charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche previste dal quadro VJ

 EMBED Excel.Sheet.12 

Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti “occasionali”

Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano

Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in split payment

Elenco dettagliato di tutte le operazioni con applicazione del regime speciale dei beni usati 

Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA

Elenco dettagliato di tutte le autofatture

Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri

Suddivisione fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita IVA) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)

Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) effettuate nei confronti dei consumatori finali

Per gli esportatori abituali è necessario compilare l’allegato Mod. C e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.

L’elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.

Mod. B Periodo d’imposta 2025

Dichiarazione IVA

Ditta Data

Raccordo Volume d’affari

 EMBED Excel.Sheet.12 

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell’esercizio, concorrono a formate il volume d’affari IVA (e viceversa). Per esempio, gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel volume d’affari IVA) e le “fatture da emettere” (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d’affari IVA).

Mod. C Periodo d’imposta 2025

Dichiarazione IVA

Ditta Data

Plafond esportatori abituali

 EMBED Excel.Sheet.12 

 La legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023), nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge n. 111/2023). Verrà quindi a decadere il limite che non permette di applicare la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno ma soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.

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